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  DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n.14 - Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti

   
 
Italia
February 15 2007

GU n. 42 del 20-2-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di adottare
misure  per  consentire  l'adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al
trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la
formazione di contenzioso;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 2007;
    Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma 2-bis  dell'articolo  72  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
    «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi  adibiti  al trasporto di cose, nonche' classificati per
uso  speciale  o  per  trasporti  speciali o per trasporti specifici,
immatricolati   in  Italia  con  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore  a  3,5t.,  devono altresi' essere equipaggiati con strisce
posteriori  e  laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a quanto
previsto  dal  regolamento  internazionale  ONU/ECE 104. I veicoli di
nuova  immatricolazione  devono essere equipaggiati con i dispositivi
del  presente  comma dal  1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione
entro il 30 aprile 2007.».